Art. 12.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

      1. Il presente articolo determina i princìpi fondamentali per l'esercizio delle professioni di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza, tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato «agente»;

          b) produttore, organizzatore e promoter di manifestazioni musicali, teatrali, di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le attività professionali di agente e di produttore sono incompatibili e in nessun

 

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caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
      3. È interdetto l'esercizio delle attività di agente e di produttore ai soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari nello svolgimento delle medesime attività.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordi in sede di Conferenza unificata, è definito un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore, subordinato al possesso di requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame. Il possesso della certificazione di idoneità non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno tre anni con profitto e continuità, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria.
      5. Fatta salva l'applicazione dei princìpi in materia di concorrenza previsti dal Trattato istituito dalla Comunità europea, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti, anche a livello regionale, nei settori di attività di cui al presente articolo, con le medesime modalità di cui al comma 4 sono definiti altresì:

          a) il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza;

          b) la percentuale massima di artisti di cui un agente può avere annualmente la rappresentanza nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

      6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonché l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore in contrasto con quanto disposto dai commi 4 e 5 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 25.000 euro.

 

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